top of page

 

 

 Art. 1

(Costituzione)

L’Associazione Regionale denominata “Associazione Romana dei Portieri d’Albergo “le Chiavi d’Oro”, costituita il 16 febbraio 1952, è retta dal presente statuto sociale.

Art. 2

(Sede)

L’Associazione ha sede in Roma. Attualmente in Via Domodossola 29, e può costituire altre sedi, delegazioni, rappresentanze e federazioni ovunque, in Italia e all’estero, ove si ritenga essere presenti per il raggiungimento dei fini statutari.

Essa sempre per il conseguimento dei fini statutari, può fare parte d’altri enti, società, organismi, od organizzazioni nazionali e internazionali.

Art. 3

(Scopi)

L’Associazione è: senza fini di lucro, apolitica, apartitica, non sindacale. L’Associazione ha lo scopo di sviluppare e promuovere ogni tipo d’iniziativa al fine di ottimizzare l’elevamento morale, culturale, e materiale degli Associati attraverso l’organizzazione delle più varie attività: da quella professionale, riguardante lo studio e l’esame dei problemi della categoria, a quella ricreativa, artistica, culturale, sportiva, turistica ecc.…

In particolare l’Associazione ha lo scopo di:

a) facilitare le relazioni tra gli Associati con ogni tipo d’iniziativa, per favorire e stabilire fra di loro un legame di stretta ed amichevole colleganza; aiutare i soci bisognosi mediante la più generosa attività mutualistica e, ove fosse necessario, attraverso l’organizzazione d’elargizioni, prestiti, e sussidi.

b) promuovere e gestire corsi e seminari, iniziative di formazione e aggiornamento, di specializzazione e di sperimentazione fra tutti gli Associati al fine di studiare i problemi del lavoro e di combattere la disoccupazione e favorire ogni sinergia fra gli Associati e le altre istituzioni ed imprese che operano nel campo alberghiero;

c) organizzare, promuovere e gestire convegni ed incontri tra i Soci, mostre ed iniziative pubbliche di varia natura al fine di diffondere la conoscenza della categoria, della vita e delle tradizioni dell’attività del Portiere d’albergo;

d) organizzare ogni forma di partecipazione alla promozione culturale degli Associati ed alla migliore utilizzazione del loro tempo libero, all’azione volontaria, alla formazione dell’istruzione, anche con iniziative editoriali e congressuali;

e) promuovere ogni tipo di ricerca e d’iniziativa per ottimizzare l’impiego del tempo libero degli Associati nelle sue molteplici forme, organizzando le più varie attività ricreative, organizzando viaggi e convegni, incontri culturali e turistici in Italia e all’estero, creando centri di cultura e di formazione, di letteratura e di svago, favorendo la nascita di club, circoli, comitati, trattenimenti, giuochi, spettacoli teatrali e cinematografici, concorsi, mostre ed esposizioni, concerti e quant’altro utile a favorire gli scopi istituzionali dell’Associazione, attuare insomma tutte quelle forme d’attività dirette ad accrescere la conoscenza e le capacità morali, intellettuali e fisiche degli Associati, svolgere ogni tipo d’intervento nell’ambito dei settori suddetti: turistico, sportivo, sociale culturale e quant’altro utile ai Soci;

f) elaborare e divulgare documenti e pubblicazioni di carattere scientifico e culturale in conformità con gli scopi dell’Associazione, svolgere attività editoriale inerente al campo di studio e intervento dell’Associazione stessa, partecipare, concorrere e collaborare a programmi di ricerca, studi od altro, su iniziative d’altri enti o istituzioni, sui temi e in conformità al presente statuto;

g) promuovere ogni tipo d’iniziativa (corsi di studio, conferenze, dibattiti, incontri ecc.) al fine di diffondere e far conoscere i programmi e gli scopi dell’Associazione tra le persone interessate a partecipare all’attività dell’ente, attuare l’insegnamento negli istituti professionali e di qualsiasi natura, promuovere la formazione professionale;

h) creare, coordinare, curare e mantenere ogni tipo di rapporto con altre organizzazioni similari, sia nazionali che internazionali, sia di Portieri d’albergo che d’altri lavoratori nel settore alberghiero, aderendo, se necessario, anche ad altre associazioni ed organismi nazionali o internazionali, nonché con organi pubblici o privati ed ogni altra organizzazione che operi nel ramo alberghiero o nel settore dell’organizzazione del tempo libero dei lavoratori, al fine di raggiungere il più completo conseguimento degli scopi sociali;

i) acquisire, mantenere e gestire, sia in proprietà sia in affitto, una sede o altri locali utili allo svolgimento delle attività dell’Associazione.

Art. 4

(Ammissione a socio)

Possono aspirare a divenire soci della associazione tutte le persone che possiedono i seguenti requisiti:

Essere Portieri d’albergo o facenti funzione che possano comprovare la loro operatività professionale mediante un’autocertificazione, che operino in alberghi dalle tre stelle in su con un minimo di due anni di lavoro consecutivo, che svolgano anche mansioni di Portineria o facenti funzione, là dove richiesto dalla direzione, con l’obbligo di indossare sulla divisa il simbolo delle chiavi d’oro incrociate o un distintivo che attesti la loro appartenenza all’associazione.

Coloro che potranno dimostrare di possedere i suddetti requisiti dovranno:

a) Compilare il modulo associativo di ammissione controfirmato da due soci effettivi;

b) Presentare l’autocertificazione attestante i requisiti richiesti, oltre due foto formato tessera. Le domande saranno vagliate dal Consiglio Direttivo ogni tre mesi in riunione di consiglio e la risposta al candidato sarà data per iscritto.

Il candidato respinto s’impegna a non formulare alcun reclamo, a non esigere i motivi del rifiuto e a non esercitare alcun ricorso contro la decisione presa nei suoi confronti.

Art. 5

(Composizione)

L’Associazione è composta di:

A) Soci Effettivi: la qualità di Socio Effettivo si acquista con la deliberazione d’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, e con la regolare iscrizione nel “ libro soci ”.

Il socio Effettivo per essere tale deve inoltre mantenere tutti i requisiti essenziali quali: essere in servizio effettivo in alberghi dalle tre stelle in su, attenersi al pagamento della quota associativa entro i termini prescritti dal presente Statuto, presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta con raccomandata A.R. indirizzata al Presidente, o al vice Presidente del Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione, e senza obbligo di ratifica del recesso da parte degli organi dell’Associazione; dopo un anno di differente attività e conseguente cambio di professione, il socio effettivo che voglia continuare a fare parte dell'associazione passerà d'ufficio alla categoria di socio aderente. Rientrando egli nella nella professione potrà essere reintegrato direttamente con la qualifica di Socio Effettivo, mantenendo l’anzianità iniziale.

Il Socio Effettivo paga la quota associativa, ha il diritto al voto ed è eleggibile a tutte le cariche sociali. Nessun socio effettivo potrà candidarsi alle elezioni per il direttivo nazionale senza preventiva autorizzazione del proprio consiglio direttivo.

B) Soci Pensionati: tutti coloro che sono in pensione e che hanno terminato di esercitare la professione.

Si accede alla categoria di socio pensionato previa comunicazione indirizzata al presidente o al vice presidente del consiglio direttivo, all’atto della cessazione dell’attività operativa.

I soci pensionati partecipano alla vita associativa, pagano la quota associativa, hanno diritto di voto e sono eleggibili in misura non maggiore di tre a tutte le cariche associative escluse quelle di “ presidente, vice presidente, segretario.

Su richiesta del presidente del consiglio direttivo un socio senior può essere nominato “consigliere del presidente” senza diritto di voto.

I Soci così definiti ai punti ( A ) e ( B ) verranno iscritti nel libro Soci;

L’iscrizione nel libro dei Soci comporta l’accettazione incondizionata del presente Statuto.

C) Aspiranti Soci: sono Aspiranti Soci tutti coloro che, interessati all’attività dell’Associazione, volendone condividere gli scopi, e gli ideali morali e culturali, sono ammessi ad osservare previa domanda al consiglio direttivo.

L’aspirante socio può partecipare ai programmi formativi, come osservatore alle assemblee, ai dibattiti, ai corsi di studio, alle conferenze, agli incontri ed in genere a tutte le iniziative dell’Associazione, al fine di apprendere e conoscere i principi fondamentali dell’organizzazione e della sua attività con l’intento di divenirne parte integrante e di essere ammesso in qualità di Socio Effettivo; può partecipare come ospite alla vita associativa;

L’aspirante socio sarà promosso socio effettivo dopo un anno dalla presentazione della domanda al consiglio direttivo, tale limite potrà essere abbassato su richiesta del presidente del consiglio direttivo. Gli aspiranti soci non pagano quote associative e non esercitano il diritto di voto, e non sono eleggibili ad alcuna carica associativa.

D) Soci aderenti sono soci effettivi che, benché abbiano cambiato professione, intendono rimanere nell’associazione. Si accede alla categoria di socio aderente d’ufficio o previa domanda indirizzata al presidente o al vice presidente del consiglio direttivo, trascorso un anno dal cambiamento di professione. Rientrando egli nella professione deve essere riclassificato direttamente socio effettivo mantenendo l’anzianità iniziale. I soci aderenti possono partecipare alla vita associativa come ospiti, non pagano la quota associativa, non hanno diritto al voto, e non sono eleggibili ad alcuna carica sociale.

E) Soci sostenitori: sono le persone fisiche o giuridiche che favoriscono in modo rilevante il proseguimento degli scopi dell’Associazione mediante contributi straordinari o elargizioni ed iniziative economiche di qualunque tipo. Sono segnalati e nominati dal Consiglio Direttivo. I Soci Sostenitori possono partecipare alla vita associativa, non esercitano diritto di voto, non pagano la quota sociale e non sono eleggibili ad alcuna carica sociale. F) Soci onorari: Possono essere soci onorari: le persone insigni per pubblico riconoscimento, le persone che abbiano reso significativi servizi all'associazione o che per chiara fama, capacità ed esperienza possono contribuire allo sviluppo culturale, economico e sociale dell'associazione. I Soci onorari possono partecipare come ospiti alla vita associativa, non esercitano diritto di voto, non pagano la quota sociale e non sono eleggibili ad alcuna carica sociale.

Art. 6

(Organi Sociali)

Sono organi dell’Associazione:

a) – L’assemblea Generale dei Soci

b) – Il Consiglio Direttivo

c) – Il Presidente ed il Vice Presidente

d) – Il Segretario

e) – Il Tesoriere

f) – Il Collegio dei Revisori dei conti

g) – Il Collegio dei Probi Viri

A) L’assemblea Generale è formata dai Soci Effettivi e dai Soci Pensionati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno ed in seduta straordinaria quando ne richiedano la convocazione il Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei conti o un decimo degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure, in mancanza di entrambi, da un Associato nominato a maggioranza semplice in apertura di seduta.

L’Assemblea ha il compito di approvare le proposte del Consiglio Direttivo concernenti i programmi, l’attività e l’indirizzo dell’Associazione. In particolare l’Assemblea delibera circa l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. L’Assemblea approva inoltre il bilancio preventivo ed il consuntivo deliberati dal Consiglio Direttivo.

L’Assembla sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci.

Essa delibera a maggioranza assoluta.

Qualora i soci non raggiungano il numero richiesto l’Assemblea dovrà essere convocata nuovamente.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e delibera a maggioranza assoluta.

Per le delibere inerenti il patrimonio sociale, ed in particolare per operazioni relative alla vendita della proprietà immobiliare, la maggioranza richiesta dovrà essere pari al 75% degli aventi diritto al voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta.

Ciascun Socio non può avere più di tre deleghe.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso da esporsi in palese evidenza nei locali dell’Associazione e da spedirsi per posta con lettera raccomandata semplice a tutti i Soci con diritto di voto, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l’Assemblea con l’indicazione del giorno, delle materie da trattare, del luogo e dell’ora, sia per la prima che per la eventuale seconda convocazione; sono altresì valide le convocazioni effettuate via telematica purchè corredate dalla conferma di ricezione.

L’eventuale seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso da quello della prima convocazione.

Le Assemblee possono essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

B) Il Consiglio Direttivo ed elezioni

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto oltre i Past President della FAIPA che sono stati soci della associazione romana, e oltre il Sig. Adolfo Lodigiani per i meriti acquisiti durante la sua attività in favore delle chiavi D’Oro, di nove Consiglieri scelti tra i Soci Effettivi e i Soci pensionati fino al limite di cento votanti.

I Consiglieri scelti tra i Soci pensionati non potranno superare il numero di 3 Oltre questo numero il totale dei consiglieri aumenterà di un’unità ogni venticinque Soci, o frazione di aventi diritto al voto, restando fermo il numero di 3 consiglieri pensionati Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le elezioni del Consiglio Direttivo dovranno avvenire tre mesi prima dell’Assemblea nazionale della Federazione delle associazioni italiane dei portieri d’albergo, ed hanno diritto al voto i Soci Effettivi, i Soci pensionati.

Sono eleggibili i soli soci Effettivi e pensionati con la limitazione di cui al punto 5B, e una volta eletti rimangono in carica fino al termine del mandato salvo che non ne vengano meno i requisiti.

Tre mesi prima delle elezioni, si formerà un Comitato Elettorale composto di cinque Soci, che compilerà un elenco dei Soci aventi diritto al voto e di quelli eleggibili.

A questi ultimi sarà indirizzata una lettera di candidatura, la quale, se accettata, dovrà essere restituita al Comitato Elettorale affinché questi possa stilare l’elenco dei candidati e compilare le schede di votazione.

Quarantacinque giorni prima della data fissata per lo scrutinio le schede di votazione dovranno essere inviate a tutti gli aventi diritto al voto con le medesime modalità di cui sopra, dette schede dovranno essere restituite e riposte in un’urna giacente nella Sede Sociale o inviate esclusivamente per posta al Comitato Elettorale, il tutto in busta chiusa, entro il termine fissato dal Comitato Elettorale, di solito dieci giorni prima dello scrutinio, fa fede il timbro postale.

Lo scrutinio avverrà nella data prefissata, preferibilmente presso la Sede Sociale, e sarà gestito dal Comitato Elettorale.

Il consiglio direttivo

1) Promuove le iniziative necessarie ad attuare i fini statutari, gestisce l’amministrazione ordinaria dell’Associazione, e adempie a tutte le incombenze, alle formalità necessarie per il conseguimento delle attribuzioni conferite all’Associazione da leggi, norme, ad istruzioni emanate dalle competenti istituzioni nazionali ed internazionali

; 2) Predispone entro la fine d’ogni anno solare il bilancio preventivo ed il programma per le attività dell’anno successivo. Entro la fine del terzo mese di ciascun anno solare predispone il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei Soci;

3) Provvede alla gestione economica e finanziaria e, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio all’amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari;

4) Autorizza i Presidente ed il Tesoriere ad aprire e gestire conti correnti determinandone i relativi poteri;

5) Autorizza il Presidente a stare in giudizio.

Il consiglio Direttivo si riunisce mensilmente, e a sua discrezione nei mesi di luglio e agosto, in seduta ordinaria aperta a tutti i soci ed è validamente costituito quando siano presenti almeno il cinquanta per cento dei componenti più il Presidente o il Vice Presidente.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti.

Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto e, a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulle modifiche eventuali del presente statuto a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Le modifiche deliberate dovranno essere approvate dall’Assemblea dei Soci.

Esamina ogni tre mesi le domande di accettazione dei nuovi soci e decide in merito all’accoglimento con provvedimento discrezionale e senza obbligo di motivazione.

C) Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente ha la firma Sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi in giudizio.

Egli è eletto con voto segreto e a maggioranza relativa dai componenti il consiglio Direttivo.

Il suo mandato dura tre anni e non può essergli rinnovato per più di due volte consecutive.

Egli convoca il Consiglio Direttivo dirigendone i lavori, adotta le decisioni indifferibili che saranno sottoposte per ratifica alla seduta successiva del Consiglio Direttivo.

Egli riceve regolare procura dal Consiglio Direttivo per operare, unitamente al Tesoriere con firma congiunta, ogni deposito, ritiro vendita, trattative o scambi di fondi in contanti, valori o titoli secondo i migliori interessi dell’Associazione.

Il Presidente, o chi agisce in sua vece, ha il diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al 50% delle stesse, quando partecipa a riunioni ordinarie o straordinarie del Consiglio nazionale della Federazione delle associazioni italiane dei Portieri d’albergo.

Il Presidente non può espletare le sue funzioni se, nel corso del proprio mandato, cessano i requisiti d’idoneità a Socio Effettivo.

Egli recede previa lettera inviata al Presidente della Federazione delle associazioni italiane dei Portieri d’albergo.

Egli sarà sostituito nelle sue mansioni dal Vice Presidente il quale avrà tempo sei mesi per convocare l’intero consiglio Direttivo, il quale provvederà a nominare il nuovo Presidente.

Il Presidente così nominato resterà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio in essere.

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i Soci Effettivi eletti, in caso d’impedimento temporaneo del Presidente i suoi uffici sono rappresentati dal Vice Presidente il quale assume pieni poteri.

D) Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Soci Effettivi eletti ed è incaricato della tenuta e della custodia di tutti gli atti dell’Associazione, esclusi quelli di pertinenza del Tesoriere.

Egli è incaricato della stesura dei verbali, della corrispondenza, della tenuta amministrativa dei libri e degli archivi dell’Associazione, sempre con esclusione di quelli riservati al Tesoriere.

E) Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra gli eletti, ed è incaricato della contabilità dell’Associazione, egli osserverà le regole della contabilità generale, dovrà essere in grado di dare spiegazioni e di rendere conto della situazione della Tesoreria. I conti saranno chiusi mensilmente, l’anno amministrativo corrisponde all’anno solare.

Il Tesoriere presenterà ogni mese, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo i conti del mese precedente, egli riceverà le osservazioni, se rese necessarie, o l’approvazione del suo operato, con la firma del Presidente sulla chiusura dei conti mensili.

Egli renderà conto in Assemblea generale della gestione annuale.

Su un conto bancario acceso ed intestato all’Associazione presso una banca scelta dal Consiglio Direttivo, saranno depositati i fondi eccedenti le normali esigenze di cassa.

Il Tesoriere avrà la firma depositata congiuntamente con il Presidente, per operare sul conto corrente, e sarà responsabile della custodia e della gestione dello stesso.

f) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri Effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea dei Soci.

Possono farne parte tutti i soci ed anche persone estranee all’Associazione.

Il Collegio in prima seduta elegge tra i suoi membri il Presidente, dura in carica tre anni, e tutti i componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità della gestione economica e finanziaria e sulla tenuta delle scritture contabili.

In sede d’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo riferisce con relazione scritta all’Assemblea dei Soci.

Il Collegio deve riunirsi almeno due volte l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il membro che, senza un giustificato motivo, non partecipa a nessuna delle riunioni ordinarie annue previste decade dall’ufficio. Le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I componenti del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee dei Soci.

g) Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri Effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei soci. 

Possono farne parte tutti i Soci d’altre Associazioni Regionali, ed essere anche persone estranee all’Associazione, a condizione che siano di provata esperienza e probità.

Il Collegio in prima seduta elegge tra i suoi membri il Presidente, dura in carica tre anni e tutti i componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Probi Viri è chiamato a dirimere, giudicando secondo equità, in una ed inappellabile istanza le controversie insorte tra i Soci e tra questi e l’Associazione.

Lo stesso è garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Collegio, decade dall’ufficio.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il membro dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I procedimenti dinanzi al Collegio dei Probi Viri seguono le norme e la forma dell’arbitrato irrituale, i cui membri devono decidere secondo equità nei modi previsti dal Codice di Procedura Civile, dalle Leggi Speciali e dalla consuetudine.

Art. 7

(Quote Associative)

Le quote associative sono fissate in sede d’assemblea dal consiglio nazionale della Federazione delle associazioni italiane dei Portieri d’albergo per i Soci Effettivi, e possono essere modificate solo in questa sede.

Per i Soci Senior l’ammontare delle quote viene deciso dal Consiglio Direttivo Regionale.

Una tessera nominativa sarà rilasciata a ciascun Socio all’atto dell’ammissione, e sarà convalidata con un timbro o bollino ogni anno al momento del pagamento della quota, salvo nuovi sistemi di tesseramento.

Tutti i Soci Effettivi e Pensionati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, e non oltre il 1° marzo d’ogni anno.

Colui che non provvede al pagamento senza giustificazione è passibile di radiazione.

Art. 8

(Provvedimenti Disciplinari)

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prendere provvedimenti disciplinari che partendo da una nota di biasimo possono arrivare alla radiazione.

Sono passibili di radiazione tutti i Soci che:

a) non provvedono a pagare la quota associativa annuale nei termini previsti e non ne danno giustificazione per iscritto;

b) Non presenziano alle due riunioni annuali dell’Assemblea dei Soci senza dare giustificazione della propria assenza per iscritto;

c) Si rendono colpevoli di cattiva condotta, di colpe contro l’onore o qualsiasi altra forma di comportamento che possa portare discredito o nuocere al buon nome dell’Associazione;

d) Rendono false dichiarazioni nella compilazione dei moduli d’adesione.

Il Consiglio Direttivo provvederà a convocare coloro che sono passibili di radiazione, e deciderà della loro radiazione senza che gli interessati possano formulare reclamo o intentare qualsiasi azione contro la Sovrana decisione del Consiglio Direttivo.

I Soci radiati non hanno diritto ad alcun rimborso e non potranno essere accettati da nessun’altra Associazione di categoria.

Art. 9

(Il patrimonio sociale)

Il Patrimonio Sociale ed i mezzi finanziari con cui si provvede alle spese dell’Associazione sono costituiti:

a) Da un fondo ordinario formato: con i contributi annuali dei Soci Effettivi, Pensionati, , nonché da altri contributi volontari, elargizioni, indennità, liberalità ed altre forme di beneficenza ricevute da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che in qualche modo vogliano favorire la vita e lo sviluppo dell’Associazione; con i possibili eventuali finanziamenti destinati all’Associazione dallo Stato, dalle Provincie dai Comuni, dalla Comunità Europea, o da altri enti o imprese nazionali e internazionali per lo svolgimento delle attività statutarie; con i contributi delle strutture decentrate dell’Associazione.

b) Da un fondo straordinario rappresentato: dagli eventuali avanzi della gestione annuale che vengono accantonati a costituire il Patrimonio dell’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni modo utilizzato per il conseguimento delle finalità statutarie.

c) Dalle rendite del fondo ordinario e del fondo straordinario. d) Dalle entrate derivanti dalle molteplici attività dell’Associazione. Le riserve di qualsiasi natura non possono essere mai distribuite tra i Soci, né durante l'esistenza, e nemmeno dopo la cessazione dell’Associazione.

Art. 10

(Durata e scioglimento dell’Associazione)

L’Associazione ha durata illimitata. L’Assemblea dei soci riunita in sede straordinaria del Congresso Generale, delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento di essa, adottando le relative deliberazioni con le modalità e la maggioranza previste agli articoli che precedono. Il Patrimonio dell’Associazione in caso di scioglimento della stessa dovrà essere devoluto esclusivamente ed interamente ad opere di beneficenza o d’utilità generale.

Art. 11

(Disposizioni Finali)

Il presente statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci riunita in sede ordinaria o straordinaria dovrà essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non è stato espressamente previsto nel presente statuto, sono applicabili le norme del codice civile, ed eventualmente le disposizioni di legge in materia associativa. 

bottom of page